Dal 1992, in Italia, è in vigore il divieto di produzione e utilizzo di manufatti contenenti amianto, visti i comprovati effetti negativi che sono stati riscontrati sulla salute delle persone.
Non è però previsto l’obbligo di rimozione delle strutture già edificate, in quanto non sempre queste costituiscono un pericolo per l’uomo. Sono ancora molti, quindi, gli ambienti e le strutture contenenti amianto.
Da qui la necessità di identificarli e censirli, per monitorarne lo stato di integrità e sottoporli regolarmente alle dovute manutenzioni, evitando che le fibre minerali vengano rilasciate nell’ambiente.
Ecco perché il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 249) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio amianto, volta a stabilire “la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare”.
Per questo, la norma UNI 11870:2022 si rivela uno strumento chiave, in quanto fornisce informazioni utili su:
- Criteri di censimento dei materiali contenenti amianto (MCA)
- Strumentazioni e dispositivi adatti alle attività di censimento
- Precisa classificazione dei MCA in base alle condizioni di integrità o danneggiamento
- Modello di relazione del censimento amianto
Inoltre, la norma UNI 11870:2022 fornisce un preciso iter da seguire per il censimento dei MCA. Tra i vari step, le fasi principali sono:
- Individuazione dell’addetto al censimento
- Attività preliminari
- Censimento, secondo quanto pianificato nelle fasi precedenti
- Esame dei certificati di analisi
- Redazione della relazione di censimento amianto
Sulla base di questo percorso è anche possibile definire con precisione un programma temporale per gli interventi, individuare le criticità specifiche per le attività di censimento, pianificare la gestione dei rischi lavoratici etc.
In base a quanto previsto nel DM del 6 settembre 1994, il proprietario dell’immobile (o il responsabile delle attività) è anche obbligato a nominare un Responsabile del Rischio Amianto – “RRA”.
Figura obbligatoria ogni volta in cui venga riscontrata la presenza di MCA in edifici, impianti o strutture, il RRA si occupa di:
- Redigere il piano di controllo e manutenzione sui MCA
- Svolgere il monitoraggio periodico dell’aria e dello stato di conservazione dei materiali interessati
- Verificare l’aggiornamento del DVR, collaborando con l’RSPP (lo stesso addetto, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire entrambi i ruoli)
Ricordiamo quindi che la gestione del rischio amianto in azienda è precisamente normata, e può proteggere la salute e la vita dei lavoratori e di chiunque possa entrare in contatto con il minerale.
Non sottovalutare il rischio: