Formazione lavoratori

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08 (primo fra tutti l’art. 37)

I contenuti e la durata di questa formazione vengono dettagliati nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede  un percorso di formazione generale di 4 ore valido e uguale per tutte le aziende, seguito da una formazione specifica con durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda minimo di 4 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 8 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”).

La classificazione dei livelli di rischio è basata sui codici ATECO 2007 ma anche sullo specifico rischio della mansione: I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l’accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d’ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per “attività d’ufficio” della durata di 4 ore, viceversa secondo l’accordo Stato Regioni pubblicato a luglio 2016, il lavoratore operante in azienda con codice ATECO classificato “BASSO” ma con mansioni che prevedono un livello di rischio più elevato (ad esempio magazziniere con utilizzo del carrello elevatore in un azienda del settore commercio), dovrà adeguare la sua formazione per essere in grado di conoscere, riconoscere e gestire i pericoli tipici della sua specifica attività.

Infine i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni. Il primo quinquennio dall’entrata in vigore dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 è scaduto il giorno 11/01/2017.

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