Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova normativa

Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova normativa

La nuova Legge 34 del 11/03/2026 chiarisce gli obblighi di sicurezza nel lavoro agile, o smart working, rafforzando l’attenzione su informazione, prevenzione e responsabilità del datore di lavoro.

Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7/4/2026, il legislatore interviene sul D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro) introducendo una disciplina più precisa per il lavoro agile. La novità principale riguarda l’aggiornamento dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, nel quale viene inserito il nuovo comma 7-bis.

L’obiettivo è adattare gli obblighi prevenzionistici a una modalità di lavoro che si svolge fuori dai locali aziendali e, quindi, in un contesto che il datore di lavoro non controlla direttamente.

Il nuovo comma prende in considerazione il caso in cui la prestazione venga resa in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (ad esempio l’abitazione del lavoratore) e specifica che in queste situazioni, gli obblighi di sicurezza devono comunque essere rispettati ma rimodulandoli al caso specifico.

Il nuovo obbligo per i datori di lavoro

datore di lavoro

Il punto centrale della modifica è l’introduzione di un obbligo informativo annuale. Il datore di lavoro deve consegnare, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), un’informativa scritta nella quale siano indicati i rischi generali e quelli specifici legati alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Si tratta di un passaggio molto importante, perché rende evidente che il lavoro agile non può essere gestito in modo informale o approssimativo: serve un documento chiaro, aggiornato e coerente con l’organizzazione effettiva del lavoro.

Il ruolo del lavoratore

Nuove attrezzature e figure sicurezza

La disciplina rafforza anche il ruolo del lavoratore, che resta tenuto a collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. In altre parole, la sicurezza nel lavoro agile non dipende soltanto dall’azienda, ma anche dalla partecipazione attiva della persona che lavora, chiamata a rispettare le indicazioni ricevute e a contribuire alla gestione dei rischi connessi all’attività svolta fuori sede.

In ultimo, alla modifica dell’art. 3 si collega anche un aspetto sanzionatorio tutt’altro che secondario. La Legge n. 34/2026 interviene infatti sull’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, inserendo tra le violazioni punite anche il mancato rispetto dell’obbligo informativo previsto per il lavoro agile. Ne deriva che la mancata consegna dell’informativa annuale non è una semplice irregolarità formale, ma una violazione che può comportare conseguenze rilevanti per datore di lavoro e dirigente.

La nuova disciplina segna quindi un passo importante verso una gestione più matura e consapevole dello smart working, che non viene più considerato una semplice estensione del lavoro in presenza ma una modalità organizzativa autonoma, con specifiche esigenze di tutela.

L’accento posto sull’informazione, sulla prevenzione e sulla responsabilità condivisa conferma che la sicurezza non si esaurisce nei confini fisici dell’azienda, ma deve accompagnare la prestazione lavorativa ovunque essa si svolga.

Per le imprese, ciò significa adottare un approccio più strutturato e rigoroso, capace di integrare gli obblighi normativi nella prassi quotidiana; per i lavoratori, significa essere parte attiva di un sistema di prevenzione che richiede attenzione, collaborazione e rispetto delle indicazioni ricevute. La nuova normativa rafforza una cultura della sicurezza coerente con l’evoluzione del lavoro contemporaneo.

 

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