Nel caso di infortunio di un lavoratore dovuto a una sua imprudenza, il datore di lavoro può essere comunque ritenuto responsabile. Riportiamo un recente caso specifico per riflettere sulla normativa.
Una recente sentenza della Corte Suprema riapre la discussione sul confine tra condotta del lavoratore e obblighi del datore di lavoro. Nel caso in questione un lavoratore neoassunto ha riportato gravi ferite operando su una macchina troncatrice, e le indagini hanno evidenziato la mancanza di una adeguata formazione all’utilizzo del macchinario.
È così che la Corte ha ricordato che non basta un gesto avventato per escludere la responsabilità aziendale, se quel comportamento rientra nell’area di rischio propria dell’attività e la formazione o l’informazione sono mancanti.
Rischio elettivo: quando il datore non è responsabile
La responsabilità datoriale è esclusa qualora l’infortunio derivi da un atto volontario, arbitrario ed estraneo all’attività lavorativa e ai suoi scopi: solo in questi casi si rompe il nesso causale tra lavoro e evento, escludendo indennizzabilità INAIL e responsabilità aziendale. Ma la Cassazione avverte: la mera imprudenza o l’iniziativa autonoma del lavoratore non bastano. L’atto deve essere abnorme ed estraneo alla sfera del rischio governato dall’organizzazione aziendale.
Una sentenza rilevante per le imprese
La pronuncia richiama il ruolo centrale e proattivo che datore di lavoro deve ricoprire nella gestione della sicurezza: informare, formare e valutare i rischi collegati ai macchinari non sono formalità ma presidi essenziali per evitare infortuni e per dimostrare di aver adempiuto correttamente agli obblighi del DLgs 81/2008. Quando manca una formazione adeguata o la valutazione dei rischi non è completa o aggiornata, l’eccezione del rischio elettivo diventa difficile da sostenere.
Nel pratico, è fondamentale per le aziende ricordare che l’affiancamento di un collega esperto non sostituisce in alcun modo la formazione obbligatoria, e verificare che le proprie procedure di sicurezza siano effettive e conosciute e che le istruzioni sui macchinari siano complete.
In più, tramite una formazione aggiornata e completa, i lavoratori dovrebbero essere coinvolti direttamente nel sistema di prevenzione, come modo per costruire consapevolezza e capacità di prevenzione condivise.
Crediamo che la sentenza costituisca un richiamo chiaro alla necessità di considerare la formazione sulla sicurezza come un reale strumento di prevenzione aziendale, con la priorità di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.





