Con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle condizioni in cui i sistemi di sorveglianza dei lavoratori sono autorizzati.
Le specifiche hanno funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali, e integrano le normative già in vigore. Per prima cosa, è stato ribadito che l’accordo con le organizzazioni sindacali è il primo criterio, per il legislatore, per autorizzare l’installazione di impianti e/o strumenti che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori.
In ogni caso rimane non sufficiente il solo consenso del lavoratore, in quanto “il bene giuridico tutelato dalla disposizione (…) ha natura collettiva e non individuale”. Vietato quindi installare dispositivi e sistemi di sorveglianza sulla base del solo consenso prestati dai lavoratori.
Imprese con diverse unità produttive
Se le unità sono nella stessa provincia, è possibile per il datore di lavoro presentare una sola istanza di autorizzazione all’installazione dei sistemi di sorveglianza, purché:
- L’installazione sia giustificata dalle medesime ragioni per tutte le unità produttive
- I sistemi installati siano identici in tutte le unità
In caso di differenze sostanziali nei sistemi o negli impianti scelti, andrà presentata una richiesta per ciascun impianto e/o strumento.
Nel caso di unità in province diverse il datore di lavoro potrà stipulare ciascun accordo con la specifica controparte sindacale territoriale, oppure stipulare un unico accordo che abbia come controparte una delle associazioni sindacali più rappresentative sul territorio nazionale.
Integrazioni alle autorizzazioni già rilasciate
Per i datori di lavoro che hanno la necessità di integrare la loro autorizzazione (ad esempio per l’apertura di una nuova unità produttiva a fronte di una già in possesso di autorizzazione), sarà possibile predisporre un’istanza del tutto simile a quella presentata in precedenza precisando gli estremi della nuova sede, purché le ragioni della richiesta e i sistemi che si intende installare siano i medesimi.
Imprese che non abbiano ancora assunto dipendenti
In questo caso è stato chiarito che le aziende non devono attendere la prima assunzione per poter richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato potendo presentare l’istanza in previsione delle assunzioni, specificando il numero di lavoratori che si prevede di assumere al momento dell’apertura.
Nel caso di aziende già in possesso di sistemi di videosorveglianza che decidano di assumere personale in un secondo momento, l’iter prevede:
- Presentazione della regolare istanza
- Disattivazione degli impianti già autorizzati a partire dall’inizio del lavoro dei dipendenti
- Riattivazione dei sistemi solo una volta ottenuta la nuova autorizzazione dell’ispettorato
Sistemi di geolocalizzazione
I sistemi di geolocalizzazione consentono un tracciamento del dispositivo (mezzo di trasporto, device etc.) sul quale sono installati, e quindi anche del lavoratore che lo utilizza. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che:
- Non sia in utilizzo una funzione di tracciamento continuo
- La funzione di tracciamento sia attivata, e i dati raccolti siano trattati dal titolare del trattamento, solo nel caso in cui ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle attività interessate
- Sia consentito lo spegnimento della tracciabilità durante le pause e in generale al di fuori dell’orario di lavoro
- I dati raccolti siano memorizzati solo se necessario, e per periodi di tempo strettamente legati alla loro effettiva utilità
Superato anche l’obbligo di comunicare le targhe dei mezzi interessati.
Ricordiamo che le garanzie affinché la raccolta e il trattamento dei dati siano legittimi sono contenute nell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, e che sono da considerarsi “incomprimibili”. Anche nel caso di obbligatorietà dei sistemi di videosorveglianza (ad es. nelle sale scommesse o nelle attività dove tutelino bambini e/o anziani), quindi, va fatto capo alle suddette garanzie.
Obblighi nel caso di impiego di volontari
Il volontariato non è considerato assimilabile ad alcuna forma di lavoro subordinato o autonomo, quindi non è necessario per il titolare che voglia installare sistemi di sorveglianza presso una sede in cui operano unicamente volontari raggiungere un accordo e ottenere un’autorizzazione.
Naturalmente andranno sempre rispettate le disposizioni in materia di privacy, prevedendo la nomina dei dovuti responsabili, la consegna delle informative agli interessati e la corretta segnaletica di avviso area videosorvegliata.




