Valutazione del rischio microclima: cosa prevede la normativa

Valutazione del rischio microclima: cosa prevede la normativa

Il microclima degli ambienti di lavoro è uno dei fattori di rischio che il datore di lavoro è tenuto ad analizzare nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ecco cosa prevede la normativa.

Secondo il Testo Unico per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli ambienti in cui i lavoratori svolgono attività devono presentare condizioni microclimatiche ottimali. In tutti i casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile, è compito del datore di lavoro provvedere all’individuazione di adeguate misure di protezione a partire da una specifica valutazione del rischio.

Il microclima ambientale viene analizzato da personale esperto e competente, in grado di supportare il datore di lavoro nella stesura del DVR. Le misurazioni vengono fatte a partire da specifici indici di comfort che comprendono anche la dichiarazione diretta dei lavoratori circa il comfort o discomfort ambientale percepito nei luoghi di lavoro.

La valutazione tiene poi conto della tipologia di ambiente interessato, che può essere:

  • Moderato, nel caso di ambienti in cui si possono raggiungere condizioni ottimali di comfort scongiurando possibili rischi per la salute dei lavoratori;
  • Severo, nel caso in cui la condizione di comfort non possa essere raggiunta e si debba provvedere quindi alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In questo secondo caso, la scelta delle misure di prevenzione e protezione si opera sulla base di un’altra distinzione:

  • Ambienti severi freddi, ossia quelli in cui i naturali meccanismi di termoregolazione del corpo umano non possono da soli garantire un adeguato calore corporeo. Se il freddo riguarda l’intero organismo il lavoratore è esposto al rischio di ipotermia, mentre se è a carico di specifiche parti del corpo può comportare il rischio di congelamento delle estremità. In questi casi le misure preventive riguardano l’ergonomia degli ambienti, che devono essere riscaldati e messi in condizione di mantenere temperature sufficientemente confortevoli, e la dotazione di specifici indumenti e DPI volti a proteggere il lavoratore dal clima freddo.
  • Ambienti severi caldi, cioè quelli in cui il lavoratore non è in grado di dissipare sufficientemente il calore contando solo sui naturali meccanismi di termoregolazione del corpo. Qui il rischio va dal deficit idrico a quello sodico, fino alla disidratazione e alle patologie da surriscaldamento (ad es. colpi di calore). Va tenuto conto anche di possibili superfici da cui provenga calore radiante, che espongono il lavoratore al rischio di ustioni. Le misure preventive riguardano anche qui l’ergonomia degli ambienti, che devono essere climatizzati e messi in condizione di mantenere temperature sufficientemente confortevoli, e la dotazione di eventuali indumenti e DPI volti a promuovere il dissipamento del calore dal corpo e a proteggere il lavoratore dalle eventuali fonti di calore radiante.

Nel rispetto dei periodici aggiornamenti normativi ricordiamo che la valutazione va comunque aggiornata ogni 4 anni, e ripetuta ogni qualvolta si verifichino dei cambiamenti in azienda che possano rendere obsoleta l’analisi precedente. Per offrire ai lavoratori un ambiente protetto e sicuro, e per assicurarsi di essere sempre al pari con le normative evitando sanzioni, è opportuno rivolgersi a un consulente esperto che sia in grado di condurre correttamente la valutazione.

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