Sostanze chimiche in azienda: chi deve fornire e compilare le schede di sicurezza?

Sostanze chimiche in azienda: chi deve fornire e compilare le schede di sicurezza?

Le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) dei composti chimici rappresentano uno strumento cruciale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative. In questo articolo chiariamo chi è incaricato della loro compilazione.

Le schede di sicurezza forniscono informazioni dettagliate sui pericoli associati a una sostanza o miscela, delineandone anche le procedure di utilizzo e conservazione. La loro compilazione accurata e aggiornata è fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente.

Le SDS sono utili ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche, a chi si occupa del loro trasporto, agli operatori dei servizi di soccorso e ai centri antiveleni.

La responsabilità iniziale per la corretta compilazione delle SDS ricade sul primo fornitore della sostanza o miscela, che può essere il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle. Tuttavia, tutti gli attori lungo la catena di approvvigionamento hanno l’obbligo di fornire una SDS, utilizzando le informazioni ricevute dai loro fornitori e verificandone l’adeguatezza per soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti.

È importante sottolineare che anche se un fornitore non prepara personalmente la SDS, è comunque responsabile del suo contenuto. Questo implica che il fornitore deve aggiungere le proprie informazioni di contatto nella sezione 1.3 della SDS, anche quando utilizza la scheda del proprio fornitore senza modificarne il contenuto.

Secondo l’Allegato II del Regolamento REACH, una SDS deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori devono garantire che queste persone abbiano ricevuto una formazione adeguata e comprensiva degli eventuali corsi di aggiornamento.

Sebbene il Regolamento REACH non specifichi i requisiti formativi per la persona competente, è l’agenzia europea ECHA a fornire Orientamenti sulla compilazione delle SDS che specificano anche le linee guida per la formazione continua di queste figure. Inoltre, la prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019, pur non essendo vincolante, fornisce indicazioni sul profilo professionale del Responsabile delle Schede di Dati di Sicurezza (RSDS), delineando le funzioni di raccolta e analisi dei dati necessari per l’elaborazione delle SDS.

Ricordiamo che la compilazione di una SDS è un processo articolato che richiede attenzione alla completezza e coerenza delle informazioni fornite. È cruciale che le SDS siano revisionate per evitare lacune o sovrapposizioni involontarie, soprattutto quando diverse figure con competenze distinte contribuiscono alla loro redazione. La revisione finale della SDS dovrebbe essere effettuata da una singola persona competente, per garantire una visione d’insieme del documento e la coerenza del contenuto.

Infine, le informazioni contenute nelle SDS devono sempre essere coerenti con quelle riportate sull’etichetta del prodotto e con il fascicolo di registrazione REACH, soprattutto se la compilazione è effettuata da un fabbricante o importatore di sostanze registrate.

Le SDS sono documenti essenziali per la sicurezza chimica nei luoghi di lavoro e per tutela dell’ambiente. La loro corretta compilazione e aggiornamento è una responsabilità condivisa lungo tutta la catena di approvvigionamento, e richiede competenze specifiche e una formazione continua.

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