Sicurezza: le novità della patente a crediti nei cantieri

Sicurezza: le novità della patente a crediti nei cantieri

Pubblicato il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, che introduce l’obbligo della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operino in cantieri mobili o temporanei.

Cos’è

Il Decreto fa parte delle disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e avrà effetto a partire dal 1° ottobre 2024. A decorrere da questa data, le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili dovranno dotarsi della patente a crediti, rilasciata al titolare dell’impresa (o al lavoratore autonomo) dall’ispettorato nazionale del lavoro. Il rilascio della patente, che sarà in formato digitale, si baserà sul possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione dell’impresa o del lavoratore alla Camera di Commercio;
  • Adempimento degli obblighi formativi previsti a carico del Datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori (compresi i lavoratori autonomi limitatamente agli obblighi formativi previsti dallo stesso D. Lgs. 81/08);
  • Possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);
  • Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

La patente costituisce un nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori che sostituisce quanto previsto in precedenza dall’art. 27 del D. Lgs. 81/2008. 

Come funziona

Al momento del rilascio della patente il totale dei crediti ammonterà a 30.

Se a seguito di un accertamento sulla sicurezza dovessero essere presi provvedimenti definitivi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti o dei preposti dell’impresa, scatta la decurtazione dei crediti:

  • Decurtazione di 5 crediti per le inadempienze minori;
  • Decurtazione di 7 crediti in caso di violazioni che espongano i lavoratori ai rischi indicati nell’allegato XI del D. Lgs. 81/2008 (ad esempio rischio di caduta dall’alto, seppellimento);
  • Decurtazione di 10 crediti nel caso di violazioni all’allegato I del Testo Unico (a titolo esemplificativo, mancata stesura del DVR, mancata formazione, assenza di protezioni per i lavori in quota, mancata elaborazione del POS etc.).

Inoltre, se in caso di infortunio si accerti una responsabilità diretta del datore di lavoro, la decurtazione partirà da un minimo di 10 crediti e verrà stabilita a seconda della gravità dell’incidente.

Ricordiamo inoltre che è necessario un minimo di 15 crediti per poter operare nei cantieri mobili o temporanei, sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi.

Reintegro dei crediti

A seguito delle eventuali decurtazioni, è possibile reintegrare parzialmente o totalmente i punti persi in due modi:

  • Frequentando corsi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ciascun corso, completo di attestato di frequenza, permette all’impresa (o al lavoratore) di riacquistare 5 crediti, fino a un massimo di 15 crediti;
  • Trascorsi due anni dalla decurtazione e qualora l’impresa o lavoratore autonomo non effettuino ulteriori violazioni, la patente viene reintegrata di un punto ogni anno trascorso, previa presentazione degli attestati di formazione di cui al punto precedente, fino a un massimo di 10 punti.
× How can I help you?