Con l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro sta al datore di lavoro stabilire operativamente tempi e modalità di verifica dei codici, nel pieno rispetto delle regole privacy vigenti.
Di seguito gli snodi principali:
- Il datore di lavoro deve predisporre e fornire ai lavoratori (o esporre in un luogo dove essi possano prenderne visione) l’informativa privacy specifica per il trattamento dati in base all’articolo 13 del GDPR.
- La finalità del trattamento è la prevenzione del Covid-19, in base all’articolo 9-septies del Dl 52/2021, nonché il controllo dell’autenticità, validità e integrità del green pass o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti Covid.
- Il datore di lavoro dovrà provvedere alla nomina dei responsabili della verifica del green pass, che saranno incaricati del trattamento dei dati personali connessi a tale compito. La nomina va prevista anche nel caso in cui il controllo del green pass sia affidato a un soggetto esterno.
- Sta sempre al datore di lavoro stabilire tempi e modalità dei controlli, e fornire agli incaricati le istruzioni operative per metterli in pratica.
- È compito del datore di lavoro anche aggiornare il Registro dei trattamenti (art. 30 del GDPR), prevedendo i trattamenti di visualizzazione dati di tutti i soggetti che accedono agli ambienti di lavoro.
- È vietato conservare o copiare i QR code relativi ai green pass di dipendenti e lavoratori. Non possono quindi essere trattenute copie cartacee, screenshot o fotografie delle certificazioni verdi.
- Nel provvedimento 363, inoltre, il Garante ha dato il via libera alla verifica del possesso del green pass anche con modalità alternative all’applicazione VerificaC19. I datori di lavoro con più di 50 dipendenti, ad esempio, possono effettuare i controlli anche tramite il portale INPS.
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