Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia ha introdotto alcune modifiche normative per quanto riguarda la formazione obbligatoria.
Il nuovo contratto edilizia, firmato per la parte datoriale da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, e, per la parte sindacale, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, prevede:
- Formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore estesa anche a tutti gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere
- Periodicità triennale dell’aggiornamento formativo obbligatorio per i lavoratori
- Sanzione per i datori di lavoro che non osservino l’obbligo formativo triennale come previsto dalla normativa. In questo caso il datore di lavoro che ad es. osservi l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni e non ogni 3, sarà sanzionabile non sulla base del decreto 81/08 ma sulla base del CCNL.
Novità più importante: i lavoratori dovranno frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori ogni 3 anni, e non più ogni 5 come previsto dalla precedente normativa.
Entrambi i provvedimenti hanno lo scopo di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori in un contesto cruciale come quello edile.
Attenzione! Ricordiamo anche che il datore di lavoro o il lavoratore che non adempie agli obblighi formativi previsti per il cantiere è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 516€.
L’obbligo dell’aggiornamento triennale vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia. Nessuna variazione invece per quanto riguarda l’aggiornamento formativo obbligatorio di preposti e dirigenti, che rimane quinquennale.