Patente a crediti: le faq aggiornate

Patente a crediti: le faq aggiornate

Pubblicate dall’INL le nuove risposte ai dubbi più comuni sulla patente a crediti nei cantieri. Le riassumiamo brevemente di seguito.

Chi deve verificarla e quale responsabilità grava sul committente

Il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di verificare al momento dell’affidamento che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso del titolo abilitante (patente a crediti, attestazione SOA o documento equivalente). Si tratta di una verifica formale: è obbligatoria in fase di affidamento, anche nei subappalti.

Ricordiamo a questo proposito che la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ricade su chi rilascia la falsa certificazione (ad esempio il legale rappresentante), non automaticamente sul committente che abbia svolto la verifica correttamente.

Serve la patente per l’installazione e manutenzione di UPS?

Il possesso della patente è obbligatorio anche per le imprese metalmeccaniche che forniscono e installano gruppi statici di continuità (UPS), curandone la manutenzione. 

La patente è infatti obbligatoria in questi casi se l’attività si svolge fisicamente in un cantiere temporaneo o mobile, anche quando si tratta di semplici interventi di assistenza o manutenzione tecnica. L’obbligo non riguarda soltanto i lavori di edilizia pura, ma si estende a tutte le imprese che operano concretamente nell’area di cantiere.

Diverso il discorso se la manutenzione avviene in contesti che non rientrano nella definizione di “cantiere” all’Allegato X del D.Lgs. 81/2008: in questi casi non è richiesto alcun titolo abilitante.

Imprese UE: quali documenti presentare?

Le imprese con sede in altro Stato membro possono richiedere la patente tramite il portale INL autocertificando i documenti equivalenti: iscrizione nel registro imprese locale (se previsto), certificazione A1 in sostituzione del DURC e prova della regolarità fiscale secondo la normativa nazionale.

È importante ricordare che chi opera in Italia deve comunque dichiarare di aver adempiuto agli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, regolare designazione RSPP…).

Durata e validità della patente

La patente a crediti non ha una scadenza automatica: resta valida fino a eventuale sospensione o revoca. È responsabilità dell’impresa mantenere aggiornati i requisiti autocertificati e conservare la documentazione che attesti tali adempimenti.

Direttori lavori, coordinatori e attività di monitoraggio: serve la patente a crediti?

No. I professionisti che svolgono attività come Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, o incarichi tecnici di analisi e monitoraggio (energetico, acustico, topografico, geotecnico, strutturale, architettonico, ecc.), rientrano nelle cosiddette “prestazioni di natura intellettuale”, in quanto consistono principalmente nell’ideazione, valutazione e consulenza, più che nello svolgimento di lavori materiali o nell’organizzazione di mezzi e risorse. Per questo motivo, le figure citate non sono soggette all’obbligo di possedere la patente a crediti.

Molte domande poste dalle imprese poi si soffermano sui casi pratici nei quali è necessaria la patente a crediti durante i lavori. Rielaborando le indicazioni dell’Ispettorato:

Personale dell’impresa committente

Personale dell’impresa committente che entra in cantiere per attività operative (manutenzione impianti): sì, serve la patente.

Installatori o manutentori

Installatori o manutentori che lavorano dentro il cantiere (es. UPS, riparazione macchinari): sì, serve la patente, anche se l’attività non è edile.

Allestimenti in musei:gallerie

Allestimenti in musei/gallerie: di norma non serve la patente, salvo che l’attività rientri nelle disposizioni del Titolo IV (fiere, spettacoli, “Decreto Palchi”).

Cantieri boschivi

Cantieri boschivi: senza opere edili non serve la patente; se sono presenti lavori edili, tutte le imprese che operano fisicamente devono averla.

Aziende di pulizia

Aziende di pulizia: c’è l’obbligo se l’attività è svolta all’interno del cantiere, ma non se l’intervento è in uffici o negozi non riconducibili a cantieri.

Per maggiore sicurezza ricordiamo anche le buone pratiche da seguire:

  • Al momento dell’affidamento, conservare una prova della verifica: screenshot o copia digitale del titolo abilitante.
  • Creare un fascicolo digitale per appalto con: copia patente/attestazione SOA, autocertificazioni del personale, equivalenze per imprese UE.
  • Richiedere ai professionisti non iscritti alla CCIAA la documentazione alternativa (P.IVA, Gestione separata, elenchi ministeriali).
  • Aggiornare le procedure interne per subappalti e manutenzioni: la verifica è obbligatoria anche in questi casi.

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