Nuovo CCNL edilizia: le novità per la formazione

Nuovo CCNL edilizia: le novità per la formazione

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia ha introdotto alcune modifiche normative per quanto riguarda la formazione obbligatoria.

Il nuovo contratto edilizia, firmato per la parte datoriale da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, e, per la parte sindacale, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, prevede:

  • Formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore estesa anche a tutti gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere
  • Periodicità triennale dell’aggiornamento formativo obbligatorio per i lavoratori
  • Sanzione per i datori di lavoro che non osservino l’obbligo formativo triennale come previsto dalla normativa. In questo caso il datore di lavoro che ad es. osservi l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni e non ogni 3, sarà sanzionabile non sulla base del decreto 81/08 ma sulla base del CCNL.

Novità più importante: i lavoratori dovranno frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori ogni 3 anni, e non più ogni 5 come previsto dalla precedente normativa.

Entrambi i provvedimenti hanno lo scopo di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori in un contesto cruciale come quello edile.

Attenzione! Ricordiamo anche che il datore di lavoro o il lavoratore che non adempie agli obblighi formativi previsti per il cantiere è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 516€.

L’obbligo dell’aggiornamento triennale vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia. Nessuna variazione invece per quanto riguarda l’aggiornamento formativo obbligatorio di preposti e dirigenti, che rimane quinquennale.

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