La sicurezza sul lavoro nei contratti di subappalto richiede cooperazione e vigilanza costante. Analizziamo una recente sentenza della Corte di Cassazione che ci ricorda quanto sia cruciale rispettare gli obblighi previsti dalla normativa.
Il tema della sicurezza sul lavoro nei subappalti è tornato al centro dell’attenzione in seguito a una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha affrontato un caso di infortunio mortale avvenuto durante l’installazione di un ponteggio. Il lavoratore coinvolto, dipendente di una ditta subappaltatrice, è precipitato da 15 metri perché, pur indossando la cintura di sicurezza, non aveva a disposizione una linea vita a cui agganciarsi.
Il tragico episodio evidenzia nuovamente la necessità di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli articoli 26, 96 e 97, che disciplinano la sicurezza nei contratti di appalto e subappalto. Al centro delle disposizioni vi sono la cooperazione tra le imprese, lo scambio di informazioni sui rischi specifici e interferenziali, e l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).
Gli obblighi dell’impresa affidataria
Nel caso sopra citato, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’impresa affidataria non è mai esonerata dagli obblighi di protezione se i lavori subappaltati non sono svolti in completa autonomia. In particolare, è stato sottolineato che la responsabilità dell’impresa affidataria include:
- La redazione di un Piano Operativo di Sicurezza (POS) adeguato, che integri il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e consideri specificamente i rischi delle attività affidate in subappalto.
- La verifica della congruenza dei POS delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio, assicurandosi che siano coerenti con il PSC.
- L’esecuzione di controlli periodici sulle condizioni di sicurezza nei cantieri e sull’applicazione delle misure previste dai piani.
Nel caso specifico, il POS dell’impresa affidataria è risultato insufficiente perché non includeva le fasi di montaggio del ponteggio. Inoltre, non sono state predisposte le linee vita necessarie per consentire ai lavoratori di operare in sicurezza. Questa mancanza di vigilanza da parte dell’impresa affidataria è stata ritenuta un elemento determinante nell’incidente.
Responsabilità non delegabile
Secondo la giurisprudenza consolidata, la presenza di un’impresa subappaltatrice qualificata non libera l’impresa affidataria dai propri obblighi di vigilanza e controllo. La Corte ha richiamato un principio fondamentale: la sicurezza sul lavoro è un obbligo che non può essere trasferito né delegato interamente ad altre imprese.
Anche se il subappaltatore ha il dovere di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, l’affidatario rimane responsabile per la verifica delle condizioni di sicurezza nei lavori subappaltati. Questo principio è essenziale per prevenire incidenti che, come nel caso esaminato, potrebbero essere evitati con un controllo più rigoroso e una migliore pianificazione.
In conclusione, questa sentenza non va considerata solo come un’importante conferma giuridica, ma come un monito per tutte le imprese coinvolte in appalti e subappalti. Rispettare rigorosamente la normativa sulla sicurezza, investire nella formazione e monitorare costantemente i cantieri sono obblighi legali e azioni cruciali per tutelare i lavoratori.
Questo triste evento può costituire un’occasione preziosa per ciascuna impresa per verificare che ogni aspetto della normativa sia pienamente applicato nei propri processi. Ricordiamo sempre che la prevenzione non è un costo, ma un investimento per il futuro sicuro dei lavoratori e delle imprese.