Sorveglianza sanitaria e medico competente: la modifica all’art. 18 del D.Lgs. 81/08

medico lavoro consul

La legge 85/2023 ha modificato l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08, apparentemente introducendo alcune ambiguità sulla nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria.

La recente integrazione normativa (legge 85/2023) ha aggiunto all’obbligo di nomina del medico competente nei casi già previsti dal D.Lgs 81/08 la specifica “o qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”, creando dei dubbi su quando nominare il medico competente.

L’aggiunta, benché pensata per comprendere anche i rischi non esplicitamente citati nella normativa, non chiarisce in quali casi il datore di lavoro debba nominare o mantenere il medico competente per la sorveglianza sanitaria. Ne deriva incertezza operativa e potenziali conseguenze legali per datori di lavoro, RSPP e medici competenti.

È essenziale ricordare che il medico competente va nominato nei casi esplicitamente previsti dal decreto, cioè per rischi con limiti di esposizione definiti o in situazioni dove la legge chiede valutazioni specifiche in articoli dedicati.

Ad esempio:

  • Esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici o biologici per i quali sono fissati criteri normativi;
  • Movimentazione manuale dei carichi in presenza di rischi evidenziati dalla normativa;
  • Combinazioni di rischi (rumore con sostanze ototossiche, vibrazioni con altre condizioni) se previsto espressamente;
  • Esposizione a campi elettromagnetici, cancerogeni o mutageni nei settori indicati;
  • Rischi specifici in ambito sanitario (protezione da ferite da taglio/punta).

In questi casi non ci sono dubbi: serve il medico competente e un programma di sorveglianza sanitaria adeguato. Sugli altri casi rimane un’ambiguità. Per questo, per mantenere la sorveglianza sanitaria uno strumento efficace di prevenzione, è necessario un ambito di applicazione definito e proporzionato che permetta al medico competente di applicare al meglio la norma, tutelando in primis i lavoratori ma anche il datore di lavoro.

Auspichiamo quindi un aggiornamento più trasparente della norma, affinché la sorveglianza sanitaria possa rimanere uno strumento di prevenzione prezioso, attivata dove necessario e con criteri chiari per una reale protezione dei lavoratori.

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