Nei giorni scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.L. N. 229 del 30 dicembre 2021, che introduce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
È uscita inoltre una nuova circolare del ministero della salute del 30/12/2021 in aggiornamento alle modalità di quarantena.
Ecco le principali novità:
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività:
- Alberghi e altre strutture recettive
- Sagre e fiere, convegni e congressi
- Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
- Impianti di risalita con finalita’ turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici
- Servizi di ristorazione all’aperto
- Piscine, centri natatori
- Sport di squadra e di contatto
- Centri benessere per le attività all’aperto
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
Sarà inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applichi a coloro che hanno ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo