Nuovo decreto Covid e Green Pass: cosa cambia (D.Lgs. 7/1/2022)

Nuovo decreto Covid e Green Pass: cosa cambia

Il nuovo Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n.1 introduce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Qui sotto gli snodi principali:

Estensione obbligo vaccinale

Il decreto introduce, già dal 7 gennaio 2022 (entrata in vigore del decreto), l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni salvo la sussistenza di accertati pericoli per la salute, condizione che deve essere documentata dal medico di base o dal medico vaccinatore.

A decorrere dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto i 50 anni di età, si applica l’obbligo di possesso e di esibizione di una delle certificazioni verdi di vaccinazione o di guarigione per l’accesso ai luoghi di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. La sanzione prevista può variare da un minimo di 600 ad un massimo di1.500 euro.

Estensione dell’uso del Green Pass Base

Dal 20 gennaio 2022 è esteso l’obbligo di Green Pass “ordinario” a coloro che accedono ai servizi alla persona mentre dal 1 febbraio 2022 si applicherà a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate mediante un ulteriore decreto per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

La verifica del green pass è a carico dei relativi titolari, gestori o responsabili del servizio, da effettuare tramite apposita App VerificaC19.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività in questo modo:

  • Scuola dell’infanzia: in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
  • Scuola primaria (Scuola elementare): con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un tampone rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di 10 giorni.
  • Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media e scuola superiore): fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la DAD per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

 

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