Appena pubblicata la Circolare Congiunta INL – Regioni, che sottolinea che la nomina del preposto deve fondarsi su reali competenze e non solo su anzianità o tipologia contrattuale.
Secondo il Testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), il Preposto è la figura che, grazie a competenze professionali e poteri gerarchici adeguati, vigila sull’attività dei colleghi garantendo l’attuazione delle direttive aziendali. La Circolare di luglio 2025 chiarisce che, nel nominarlo, non esistono requisiti di anzianità minima né divieti relativi alla tipologia di contratto applicato ai lavoratori individuati come preposto: conta la capacità di esercitare concretamente i poteri di controllo e intervento previsti dalla legge.
Formazione sostanziale, non formale
Il legislatore prevede un percorso specifico di formazione (art. 37, comma 7): tuttavia, non basta ottenere un attestato. Durante le ispezioni, l’INL può verificare sul campo se il Preposto sa applicare realmente le procedure di sicurezza, attraverso sopralluoghi, colloqui con i lavoratori e analisi dei documenti. Solo così si accerta che la preparazione non sia un mero adempimento burocratico, ma uno strumento operativo.
Poteri impeditivi: la dimensione pratica della responsabilità
L’art. 19 affida al Preposto il potere di fermare immediatamente qualsiasi attività in caso di pericolo imminente. Ciò significa che la scelta della persona adatta non può limitarsi a una lista di nomi: è necessario che abbia poteri effettivi e riconoscimento organizzativo per bloccare una mansione tutelando la salute dei colleghi. Senza questa possibilità, la nomina perde di efficacia e può risultare illegittima.
Valutazione personalizzata e contestuale
La Circolare ribadisce che non esiste un’unica formula di nomina del Preposto valida per tutti. Gli Organi di Vigilanza valutano ogni realtà aziendale in modo puntuale, considerando:
La complessità delle attività svolte;
Il grado di autonomia decisionale del candidato;
L’esperienza pratica maturata;
Il contesto contrattuale e organizzativo.
Questo approccio “su misura” garantisce flessibilità, richiedendo alle imprese di documentare accuratamente ogni fase di selezione e verifica delle competenze.
Alla luce di questi chiarimenti, le imprese hanno l’opportunità di trasformare un adempimento normativo in un’occasione di innovazione organizzativa, affiancando alle competenze tecniche un approccio proattivo e collaborativo nella gestione dei rischi. La sicurezza, così, si conferma un processo vivo, costruito giorno dopo giorno grazie a persone preparate e motivate.