Formazione: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni

Formazione: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni, sottoscritto lo scorso 17 aprile, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendo ufficiali le novità previste.

Ecco una sintesi di cosa cambierà per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

Novità per la formazione di preposti e dirigenti

  • Formazione dei Preposti: il corso base passa da 8 a 12 ore, e l’obbligo di aggiornamento passa da 5 a 2 anni (attenzione: se l’ultimo corso fatto è precedente al 24/05/2023 hai tempo fino al 24/05/2026 per aggiornarlo. Se invece è stato fatto dopo, è già valida la scadenza biennale.

Inoltre, per questa formazione (sia base che aggiornamento) non è più prevista la modalità e-learning.

  • Formazione dei Dirigenti: il corso base passa da 16 a 12 ore.

Formazione obbligatoria per i datori di lavoro

  • Corso per Datori di Lavoro non RSPP: è stato introdotto l’obbligo, per tutti i datori di lavoro che non ricoprono la funzione di RSPP, di fare un corso di formazione della durata di 16 ore (da integrare con il modulo cantieri per le aziende con accesso in cantiere) da aggiornare ogni 5 anni. Queste figure hanno tempo fino al 24/05/2027 per effettuare il corso.
  • Corso per Datori di Lavoro RSPP: per chi ha già un corso valido come Datore di Lavoro RSPP, salvo una verifica dei contenuti per valutare la necessità di eventuali integrazioni, non cambia niente.

Per i nuovi Datori di Lavoro RSPP è cambiata invece l’organizzazione dei contenuti del corso, e rimane l’obbligo di aggiornamento quinquennale, che passa a 8 ore per tutti, indipendentemente dal livello di rischio.

Formazione dei lavoratori

Il nuovo accordo non prevede modifiche sostanziali per questa formazione, specifica solo che la formazione va fatta prima che il lavoratore venga impiegato in attività che potenzialmente lo espongono a rischi.

Novità sulla formazione per gli spazi confinati

Il nuovo accordo impone che tutti i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati frequentino un corso della durata di almeno 12 ore, da aggiornare ogni 5 anni.

Per chi non l’avesse frequentato in precedenza, la normativa da tempo fino al 24/05/2026 per adeguarsi.

Novità sui corsi per le attrezzature

Per quanto riguarda l’utilizzo di attrezzature, ne sono state introdotte alcune che nei precedenti accordi non erano state citate. Per ciascuna è previsto uno specifico corso di formazione con prova pratica, da aggiornare ogni 5 anni:

Carroponte

Carroponte

Carrelli sollevamento carichi sospesi o persone

Carrelli destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone

Macchine agricole raccoglifrutta

Macchine agricole raccoglifrutta

Caricatori movimentazione materiali

Caricatori per la movimentazione di materiali

La verifica dell’efficacia della formazione

Infine, il nuovo Accordo introduce l’obbligo per le aziende di attivare delle procedure di verifica dell’efficacia della formazione, per rilevare l’effettivo livello di applicazione nell’ambiente lavorativo delle competenze apprese in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

Questo provvedimento ha l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento dei corsi formativi e di monitorare allo stesso tempo l’adeguatezza della formazione rispetto alle esigenze degli ambienti di lavoro.

È consigliabile accertarsi subito di essere in linea con le nuove disposizioni, in modo da integrare l’eventuale formazione mancante e assicurarsi di non incorrere in sanzioni. 

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