Dal 13 dicembre arriva l’obbligo della Dichiarazione Nutrizionale nell’etichetta degli alimenti confezionati

Dal 13 dicembre arriva l’obbligo della Dichiarazione Nutrizionale nell’etichetta degli alimenti confezionati

Gentili clienti,

con la presente siamo a informarvi che il Regolamento UE n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, introdurrà a breve la sua ultima novità.

Dopo il susseguirsi dell’entrata in vigore dei diversi obblighi inerenti le modalità di presentazione, la dichiarazione degli allergeni, l’indicazione di origine delle carni e molti altri aspetti di informazione e corretta comunicazione, a partire dal prossimo 13 dicembre è previsto l’obbligo di inserimento di una dichiarazione nutrizionale nell’etichetta degli alimenti confezionati.

Si tratta di una dichiarazione in merito ai valori nutrizionali ritenuti rilevanti per la definizione di una dieta equilibrata, ad oggi argomento di grande interesse per il consumatore.

Secondo la normativa deve essere espressa tramite una tabella contenente obbligatoriamente i seguenti dati:

– il valore energetico (contenuto calorico),
– i grassi,
– di cui i grassi saturi,
– i carboidrati
– di cui gli zuccheri
– le proteine
– il sale

espressi come quantità riferita a 100 grammi o millilitri di prodotto.

Una domanda vi sorgerà ora spontanea: “anch’io sono obbligato ad inserire questa tabella nutrizionale per i miei prodotti alimentari?”. Cerchiamo quindi di capire in quali casi si rientra e in quali no all’interno di questo obbligo incombente.

Lo scopo di tale normativa è quello di favorire scelte ragionate del consumatore al momento dell’acquisto e pertanto il suo campo d’applicazione è limitato agli alimenti destinati al consumatore finale e a quelli forniti alle collettività, ossia “ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in genere nelle quali sono preparati alimenti destinati al consumatore finale”.

È inoltre da sottolineare che la dichiarazione nutrizionale, come la maggior parte delle altre principali novità del Reg.1169, è da inserire obbligatoriamente nelle etichette dei soli alimenti preimballati più semplicemente detti “confezionati” che per definizione comprendono “tutti quegli alimenti posti prima di essere messi in vendita all’interno di un imballaggio che ne impedisce l’alterazione del contenuto”.

Risultano quindi esclusi tutti gli alimenti:

– venduti o forniti sfusi;
– di grossa pezzatura da vendersi previa porzionatura (es. prosciutto venduto solo affettato e mai come pezzo intero all’interno di una bottega alimentare);
– confezionati al momento sul punto vendita su richiesta del consumatore finale (es. richiesta del cliente di mettere sottovuoto un pezzo di formaggio tagliato all’atto della vendita);
– confezionati per la vendita diretta (es. laboratorio di produzione artigianale con annesso punto vendita che confeziona e vende i propri biscotti).

Nello stesso Regolamento sono stati previsti infine dei casi in cui, pur fornendo prodotti confezionati al consumatore finale o alle collettività, si può essere esonerati da questo obbligo: l’elenco di questi casi è riportato all’Allegato V di seguito riportato.

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

5. il sale e i succedanei del sale;

6. gli edulcoranti da tavola;

7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

10. gli aromi;

11. gli additivi alimentari;

12. i coadiuvanti tecnologici;

13. gli enzimi alimentari;

14. la gelatina;

15. i composti di gelificazione per marmellate;

16. i lieviti;

17. le gomme da masticare;

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;

19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”

In merito al Punto 19, Il 16 novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute hanno pubblicato una circolare in cui si definiscono le caratteristiche che devono avere le attività per potervi rientrare.

Nello specifico si è definito che non viene applicato l’obbligo della Dichiarazione Nutrizionale in etichetta per quegli alimenti confezionati che rispondono a tutte le condizioni seguenti:

–        alimenti confezionati venduti direttamente dal produttore al cliente finale (ad esempio nel caso di una pasticceria che vende una confezione di biscotti di propria produzione all’interno del proprio negozio o gli alimenti prodotti, confezionati e venduti all’interno degli spacci aziendali);

–        alimenti confezionati venduti da negozi “locali” direttamente riforniti dal produttore (ad esempio prodotti di una gastronomia forniti ad una bottega alimentare che vende poi direttamente ai propri clienti; non si applica invece ad esempio a chi esercita la vendita all’ingrosso) – per “locali” si intende all’interno della propria provincia o nelle province confinanti;

–        alimenti confezionati prodotti/forniti da aziende che rientrano nella definizione di legge di microimprese, ossia: “un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”.

 

Per sapere se la Vostra azienda fosse soggetta all’aggiornamento normativo, per una consulenza o un’analisi in merito, contattateci al 030 2151320 o mandateci una mail a info@consul-group.it

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