Avere il DVR non basta: se mancano le misure di prevenzione è come non averlo!

Avere il DVR non basta: se mancano le misure di prevenzione è come non averlo!

Non ha lasciato molto spazio all’interpretazione la Sentenza n. 19030 del 20 aprile 2017 della Corte di Cassazione.

ove i rischi siano stati tutti valutati ma ne sia scaturita una carente individuazione delle misure, ancora può parlarsi di omissione della valutazione, perché essa non è costituita soltanto dal rilevamento, dall’analisi e dalla ponderazione dei rischi ma anche dalla concretizzazione del giudizio sul rischio nel modo di essere dell’organizzazione produttiva: quindi dall’individuazione delle misure di prevenzione necessarie”.

Il Caso

Un lavoratore stava intervenendo alla manutenzione di una cesoiatrice – tornitrice, che, nell’operazione di rimozione delle sbavature dai bordi del bicchiere, non effettuava il lavoro a regola d’arte. La macchina era stata messa in funzione manuale e il lavoratore stava controllando la posizione della “placchetta” rispetto al bordo del bicchiere. Ma, nell’attivare il bottone di avanzamento “placchetta”, ha per sbaglio azionato quello accanto, di azionamento della contropunta che l’ha colpito alla mano, causandone l’amputazione dell’apice del quarto dito.

Il Datore di Lavoro si è difeso portando il Documento di Valutazione del Rischio e i documenti attestanti le migliorie fatte al macchinario di recente. Precisa inoltre che l’operazione svolta dal dipendente era di Condotta Abnorme, perché non facente parte delle sue dirette mansioni.

Il Tribunale, la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione rispondono che la macchina presenta chiari fattori di rischio, fattuali dal momento che hanno causato l’infortunio, non adeguatamente valutati e non adeguatamente prevenuti visto che il Documento di Valutazione del Rischio e la Valutazione Specifica sulla Manutenzione Presse erano stati sì redatti, ma il programma delle misure carente e non aggiornato nell’indicazione delle procedure di prevenzione e dei dispositivi di protezione introdotti per ridurre il rischio, e peraltro, non implementato nella realtà dei processi produttivi (art. 28, D.Lgs. 81/08). Questo equivale alla non redazione delle Valutazioni.

Il lavoratore è stato infine giudicato non passibile di Condotta Abnorme, perché, come da una nutrita serie di pronunce, la Corte di Cassazione ha sottolineato “che non vi è abnormità nel compimento da parte del lavoratore di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo”. E, nel caso specifico, le operazioni erano parte di una procedura di lavoro, non corretta.

Avere il DVR non basta, questo documento è “vivo” e deve essere mantenuto attivo all’interno di ogni azienda.

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