Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 81/2008 (TU) possono utilizzare le attrezzature di lavoro solo le persone formate e addestrate allo scopo. Ogni violazione è sanzionabile.
Le attrezzature di lavoro sono le macchine, gli apparecchi, gli impianti o gli utensili necessari allo svolgimento dell’attività produttiva di una determinata azienda, e la loro corretta gestione prevede degli obblighi specifici per il datore di lavoro.
I principali sono:
- La valutazione dei rischi
- L’attuazione di norme di prevenzione per ridurre al minimo il rischio di situazioni pericolose
- La formazione e l’addestramento degli addetti all’utilizzo delle macchine
- La verifica del corretto utilizzo delle attrezzature da parte del personale
- Se previste, lo svolgimento di verifiche periodiche dello stato delle attrezzature
Le attrezzature che prevedono una formazione e un addestramento specifici sono ad esempio le piattaforme di lavoro mobili, le gru mobili, a torre e per autocarro, i carrelli elevatori/sollevatori semoventi, le macchine da movimento terra etc.
Il datore di lavoro è obbligato ad affidare le attrezzature ai soli lavoratori formati e addestrati al loro utilizzo, e viola l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 qualora:
- Utilizzi lui stesso le attrezzature, non essendo abilitato a farlo
- Affidi l’utilizzo delle attrezzature a qualsiasi lavoratore o stagista non abilitato
- Affidi l’utilizzo delle attrezzature a qualsiasi membro dell’impresa familiare, lavoratore autonomo o socio non abilitati
Inoltre, in caso un lavoratore debba svolgere una singola parte della mansione che prevede l’utilizzo dell’attrezzatura, può farlo solo nel caso in cui abbia ricevuto la formazione e l’addestramento specifici per quella singola attività e per i rischi collegati.
Il rischio in caso di violazione è l’arresto fino a un mese o una multa da 245,70€ a 737,10€.