E’ un richiamo quello che emerge dalla Sentenza n. 41795 del 14 settembre 2017 della Corte di Cassazione in merito all’applicazione dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 riguardante l’obbligo del datore di lavoro dell’impresa affidataria di verificare sempre le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza, anche quando subappalta integramente l’esecuzione delle opere ad altre imprese.
Il caso
Alcuni lavoratori della ditta subappaltatrice stazionavano sul tetto della scuola elementare per interventi di riqualificazione energetica, intenti alla ripassatura della copertura, privi di cinture di sicurezza, in assenza di punti di ancoraggio e di linee guida. Il ponteggio allestito dalla ditta subappaltatrice è risultato privo di alcuni elementi fondamentali ai fini della sicurezza: in alcuni punti incompleto, privo di parapetti idonei o di fasce fermapiedi e non adeguatamente ancorato alla costruzione con rischio di ribaltamento della struttura e di caduta dall’alto.
Sulla posizione di difesa del ricorrente, basata sul fatto che lo stesso aveva subappaltato i lavori a una ditta con un contratto che prevedeva anche l’allestimento del ponteggio, la suprema Corte non si è detta d’accordo in quanto la responsabilità resta individuata a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Subappaltare i lavori prevede l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati!
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