Sole 24 Ore, 31/07/2017. Tribunale di Udine. Sentenza 105/2017
E’ il giudice Berardi a decretarla, in piena conformità con la sentenza della Cassazione 21418/2016.
Il contenzioso riguarda i dipendenti e la dirigenza di una cooperativa, nell’ambito di un appalto. I dipendenti lamentano la fine del contratto che li lascia disoccupati, facendo presente, tra gli altri aspetti, la mancanza della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da parte del Datore di Lavoro. La dirigenza si difende presentanto l’oggettiva mancanza di commesse che non consente la proroga dei contratti di lavoro.
La norma di riferimento è la 81/2015 art. 20, Comma 1 lettera d e Comma 2, sotituisce il vecchio D.Lgs. 348/2001, art. 3: sancisce chiaramente che la mancata ottemperanza alla redazione del DVR comporta la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dall’inizio del contratto stesso.
La sentenza è quindi inoppugnabile: la cooperativa dovrà riassumere a tempo indeterminato tutti i lavoratori e non solo: come sancito dall’art. 32 della legge 183/2010, dovrà pagare ad ognuno un’ indennità per il periodo che va dal termine del contratto a tempo determinato alla sua conversione a tempo indeterminato.
Il DVR è un documento quindi fondamentale, non solo per la normativa sulla sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08, ma anche nella regolazione dei rapporti con i dipendenti.
Averlo e tenerlo aggiornato è una tutela e un sicuro risparmio di risorse nel caso di infortuni o di contenziosi.
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