Cambia il rischio, deve essere adeguato il DVR

Cambia il rischio, deve essere adeguato il DVR

Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno progressivamente adattate in ragione del mutamento dello svolgimento delle singole mansioni.

È quanto emerso da una sentenza della Corte di Cassazione che ha preso in esame il caso di una modifica delle condizioni di lavoro connesse alle mansioni svolte da un lavoratore in conseguenza della quale lo stesso è rimasto infortunato in quanto ritenuto non sufficientemente informato e protetto dal nuovo rischio. Dalla sentenza emerge un concetto “dinamico” del rischio che impone, di conseguenza, l’adeguamento della formazione dei lavoratori e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli stessi.


IL CASO

Un lavoratore, a causa del cattivo funzionamento del macchinario per il taglio dei tessuti, insieme ad altri operai, si era dovuto occupare anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina e per fare ciò aveva fatto uso di un taglierino che gli era scivolato e gli aveva procurato una lesione al tendine del dito indice della mano sinistra.

Al direttore dello stabilimento era stata così contestata una colpa generica e la violazione degli artt. 22, 37 e 43, comma 3, de D. Lgs. n. 626/94, per omessa informazione del lavoratore in relazione alle fasi lavorative cui era addetto e alle operazioni svolte, nonché per omessa formazione sulle modalità d’uso delle macchine e delle attrezzature utilizzate durante il lavoro e per non aver fornito i mezzi di protezione individuale adeguati ai rischi presenti durante la lavorazione.


DAL TRIBUNALE LOCALE ALLA CORTE DI APPELLO

Il caso in oggetto era così giunto al Tribunale locale, il quale aveva assolto il direttore dello stabilimento dal reato di lesioni colpose ai danni del lavoratore. A seguito di un appello presentato dal P.M. e dalla parte civile avverso alla pronuncia del locale Tribunale, la Corte d’Appello ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e ha condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, secondo la Corte di Appello il direttore dello stabilimento, dato l’aumento del rischio connesso alle mutate condizioni di lavoro, avrebbe dovuto istruire l’operaio circa la modalità di lavorazione connessa alle maggiori difficoltà determinate dal guasto della macchina ed integrare quindi i mezzi a disposizione dello stesso con misure adeguate allo scopo, anche perché si erano in precedenza verificati altri incidenti simili che rendevano l’evento prevedibile.


IL RICORSO IN CASSAZIONE

L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo della sentenza relativo alle statuizioni civili, articolando tre distinti motivi:

–      contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, è stato sostenuto che non vi era stato alcun mutamento di mansioni del lavoratore, addetto allo stampaggio di pannelli insonorizzati e alla collegata rifilatura manuale dei medesimi e che per tali mansioni lo stesso era stato formato ed era anzi esperto. Il mero incremento sul piano quantitativo delle operazioni di taglio manuale, secondo l’imputato, non aveva comportato un mutamento qualitativo-tipologico delle mansioni né un’ulteriore difficoltà nelle operazioni di taglio e rifilatura ed inoltre l’operaio indossava guanti anti taglio ed utilizzava un cutter né la Corte di Appello aveva indicato quali dovevano essere le diverse misure precauzionali da adottare.

–      l’imputato ha inoltre messo in evidenza che non vi era stato un mutamento delle mansioni che avrebbe comportato una nuova formazione secondo la disciplina giuslavoristica per cui il sistema di prevenzione già in atto era corretto.

–      il ricorrente ha infine fatto presente che la Corte di Appello non aveva individuato alcun inadempimento specifico agli obblighi di protezione previsti essendo stato lo stesso ritenuto responsabile in base al mero richiamo alla norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c., sostanzialmente qualificando la responsabilità del datore di lavoro in termini di responsabilità oggettiva invece di esaminare se e come l’infortunio sarebbe stato razionalmente evitabile attraverso l’adozione di un dispositivo di protezione diverso.

 

LE DECISIONI

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La Corte di Cassazione ha ricordato che il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n.81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in esame, la suprema Corte ha evidenziato che tale lavoro fosse oggettivamente più pericoloso del precedente ed imponesse, come tale, una specifica preparazione sui maggiori rischi connessi al guasto del macchinario e l’adozione di misure di sicurezza adeguate allo scopo, era da ritenersi immune da censure. In pratica la formazione svolta dal lavoratore in passato e la scelta del dispositivo individuale di protezione era risultata insufficiente, mentre sarebbe stato necessario, come ben evidenziato dalla Corte di merito, valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l’utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l’aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.


IL RISCHIO, UN CONCETTO “DINAMICO”

La valutazione del rischio fatta inizialmente, ha precisato la Corte di Cassazione, non è risultata pertanto più corrispondente alle contingenze del momento e doveva essere pertanto adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro. “Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni”, ha così concluso la stessa, “vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto ‘dinamico’ del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto”.

Senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica. Lo strumento dell’adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante.

Fonte: Gerardo Porreca su puntosicuro.it

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