Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza su un tema particolarmente rilevante per chi gestisce appalti e subappalti nei cantieri: quali sono, concretamente, gli obblighi dell’impresa affidataria in materia di sicurezza?
Con la sentenza n. 14596 del 22 aprile 2026, la Corte torna sull’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e precisa un principio importante: verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati non significa esercitare una vigilanza continua sull’attività delle imprese esecutrici.
Verifica e non vigilanza
L’art. 97 attribuisce all’impresa affidataria il compito di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e di coordinare le imprese esecutrici.
Secondo la Cassazione, questo obbligo deve essere letto insieme all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e riguarda soprattutto la creazione delle precondizioni necessarie perché le imprese subappaltatrici possano operare in sicurezza.
Il ruolo dell’affidataria è quindi principalmente organizzativo e gestionale: deve governare le condizioni nelle quali i lavori affidati vengono eseguiti, senza sostituirsi all’impresa esecutrice nella gestione dei rischi che rientrano nella sua specifica autonomia.
La responsabilità ha un perimetro preciso
La pronuncia chiarisce anche un secondo aspetto: l’obbligo di verifica riguarda i lavori affidati, non indistintamente tutto ciò che avviene nel cantiere.
L’impresa affidataria deve quindi occuparsi delle condizioni che può effettivamente governare in relazione ai propri subaffidatari. Restano invece nella sfera di responsabilità dell’impresa esecutrice i rischi specifici legati alla propria attività e alla concreta esecuzione dei lavori.
In altre parole, la distinzione dei ruoli non viene meno con il subappalto: ogni soggetto conserva la propria autonoma area di responsabilità.
Cosa significa
Per l’impresa affidataria assume particolare importanza una gestione strutturata della filiera, che comprende, tra gli altri aspetti:
- La scelta di imprese esecutrici adeguate, verificandone organizzazione, personale, mezzi e attrezzature;
- La verifica della congruenza dei POS rispetto al proprio POS e a quello delle altre imprese coinvolte;
- Il coordinamento e la trasmissione della documentazione prevista, in raccordo con il CSE;
- La verifica periodica del mantenimento delle condizioni di sicurezza, senza trasformare tale attività in una vigilanza continua sull’operato dei lavoratori delle imprese esecutrici.
Le conseguenze sulla formazione del personale
La pronuncia assume particolare rilievo anche alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che ha previsto l’obbligo della formazione specifica per il datore di lavoro e il dirigente dell’impresa affidataria (si tratta del modulo aggiuntivo “Cantieri”).
La formazione deve infatti riflettere la natura del ruolo offrendo non soltanto la conoscenza degli obblighi, ma reali competenze relative a organizzazione, coordinamento, verifica e gestione della sicurezza nella filiera degli appalti.
Per le imprese affidatarie, la sentenza rappresenta quindi un utile riferimento per verificare se procedure, ruoli, formazione e modalità di gestione dei subappalti siano effettivamente coerenti con le responsabilità previste dall’art. 97.
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