Il nuovo Decreto Amianto, il D.Lgs. 213/2025 in vigore dal 24 gennaio 2026, cambia alcune regole sull’amianto nel comparto edile: misure più stringenti per sicurezza, sorveglianza sanitaria e gestione documentale. Ecco le principali novità.
Il decreto aggiorna il Testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) recependo la nuova direttiva europea e introducendo variazioni operative e obblighi precisi per datori di lavoro, imprese e operatori di cantiere.
Gli snodi fondamentali del nuovo Decreto sono:
Nuovo valore limite di esposizione all’amianto (VLEP) — il limite professionale scende da 0,1 f/cm³ a 0,01 f/cm³ su media 8 ore. Questo richiede controlli ambientali più frequenti e misure tecniche di contenimento/abbattimento più rigorose.
Priorità alla rimozione — la bonifica punta ora primariamente alla rimozione dell’amianto, riducendo il ricorso ad incapsulamento o confinamento come soluzione preferenziale.
Indagine preventiva obbligatoria — prima di manutenzioni, ristrutturazioni o demolizioni il datore di lavoro deve accertare la presenza di amianto tramite documentazione o, in mancanza, esame diretto da operatore qualificato.
Conservazione documentale a 40 anni — documentazione di formazione, visite mediche e elenchi degli esposti deve essere conservata per 40 anni.
Revisione delle attività ESEDI (Art. 249) — le attività classificate come Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità mantengono parametri specifici (max 60 ore/anno; max 4 ore per intervento; max 2 interventi/mese), ma perdono molte delle esenzioni precedenti: dall’entrata in vigore resta solo l’esenzione dalla notifica (Art. 250). Diventano obbligatorie ì: sorveglianza sanitaria, registro esposizione e applicazione delle misure tecniche e DPI previste per le attività ordinarie.
Il nuovo Decreto ha un impatto operativo e gestionale immediato: controlli ambientali più restrittivi, aggiornamento delle procedure, maggiori adempimenti amministrativi e oneri organizzativi per la sorveglianza sanitaria. In questo contesto, le azioni concrete consigliate sono:
- Aggiornare la valutazione dei rischi e il Documento di Sicurezza (DVR) integrando i nuovi VLEP e criteri ESEDI;
- Richiedere ispezioni preliminari su strutture costruite prima del 1992, affidandosi a operatori qualificati per identificazione e caratterizzazione;
- Riorganizzare la tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa (archiviazione per 40 anni; procedure digitali sicure);
- Verificare idoneità dei DPI, sistemi di aspirazione locale e procedure di confinamento ove la rimozione non sia immediatamente praticabile;
- Programmare il rapporto con il servizio di medicina del lavoro per attivare la sorveglianza sanitaria prevista.
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