Privacy dei lavoratori: il trattamento dei dati particolari

Privacy dei lavoratori: il trattamento dei dati particolari

Nel trattamento dei dati personali dei lavoratori va prestata particolare attenzione alle categorie di dati ritenute particolari. Ecco le norme da rispettare.

In linea generale, l’art. 9 del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali (GDPR) stabilisce che è sempre vietato trattare dati personali che rivelino informazioni sensibili sui lavoratori. In particolare:

origine razziale o etnica

La loro origine razziale o etnica

opinioni politiche

Le loro opinioni politiche

convinzioni religiose o filosofiche

Le loro convinzioni religiose o filosofiche

appartenenza sindacale

L’appartenenza sindacale

orientamento sessuale

L’orientamento sessuale

Dati relativi alla loro salute

Dati relativi alla loro salute, compresi i dati biometrici utili a identificare in modo univoco una persona

Questa norma è da considerarsi sempre valida, tranne in caso:

  • L’interessato abbia prestato esplicito consenso al trattamento di uno o più dati sensibili che lo riguardano, per una o più finalità specifiche;
  • Il trattamento del dato sensibile sia necessario per esercitare diritti specifici del titolare/del lavoratore in materia di sicurezza e/o diritto del lavoro, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
  • Il trattamento si renda necessario per tutelare un interesse vitale del lavoratore;
  • Il trattamento sia effettuato da una fondazione e/o associazione senza scopo di lucro con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali; in questo caso, però, il trattamento può riguardare solo i membri, gli ex membri e le persone che hanno regolare contratto con l’associazione;
  • I dati in questione siano manifestamente resi pubblici dal lavoratore;
  • Il trattamento dei dati sensibili sia necessario per finalità di medicina del lavoro, valutazione delle capacità lavorative dell’interessato o in generale per l’accesso e/o la gestione dei sistemi/servizi sanitari o sociali;

In tutti questi casi il trattamento è consentito, purché i diritti fondamentali e gli interessi del lavoratore siano sempre tutelati e purché il trattamento avvenga comunque sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale come previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

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