Introdotto con il regolamento UE n. 2020/878 un nuovo formato obbligatorio per la redazione delle Schede di Sicurezza relative agli agenti chimici (c.d. REACH).
Le Schede di Sicurezza (SDS), fondamentali per poter condurre una valutazione del rischio chimico in azienda, classificano e riportano le informazioni identificative della sostanza chimica in questione, e ne permettono l’utilizzo, lo stoccaggio e la manipolazione nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il nuovo modulo sostituisce il vecchio allegato II del regolamento n. 1907/2006 ed è attivo già dal 1° gennaio 2021. A partire da questa data è diventato obbligatorio fornire Schede di Sicurezza (SDS) conformi al nuovo modello, mentre dal 1° gennaio 2023 tutte le SDS conformi al vecchio modello hanno perso validità e vanno aggiornate.
Le novità introdotte sono principalmente due:
- L’obbligo di menzionare la presenza di possibili nanoforme, con l’indicazione precisa della tipologia presente nelle sostanze chimiche e nelle miscele in questione. A questa informazione vanno collegate tutte le specifiche di sicurezza pertinenti.
- L’obbligo di indicare, nella SDS dell’agente chimico, la sua eventuale facoltà di perturbazione del sistema endocrino umano. Questo fenomeno è oggetto di studio da anni, anche se non esiste ad oggi una specifica classe di pericolo per questo tipo di rischio.
L’indicazione sulle possibili nanoforme si potrà riportare in queste sezioni della scheda:
- Sezione 1.1 (Identificatore del prodotto)
- Sezione 3 (Composizione/informazioni sugli ingredienti)
- Sezione 9 (Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali)
- Sezione 11 (Informazioni tossicologiche)
Mentre l’indicazione del potenziale rischio endocrino collegato alla sostanza potrà essere riportata qui:
- Sezione 2.3 (Altri pericoli)
- Sezione 3.2 (Miscele)
- Sezione 11.2.1. (Proprietà di interferenza con il sistema endocrino)
- Sezione 12.6. (Proprietà di interferenza con il sistema endocrino)
Il nuovo allegato contiene anche altre due precisazioni importanti sulle informazioni da inserire nelle SDS, in particolare:
- Per le sostanze soggette a notifica al portale veleni, va generato un numero identificativo (identificatore unico di formula, UFI) da indicare alla sezione 1.1 della Scheda di Sicurezza;
- Ogni qualvolta siano disponibili, nella SDS vanno riportati anche i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta della sostanza in questione. Queste informazioni hanno un ruolo importante per l’utilizzo sicuro delle sostanze.