Le linee guida 3/2019 riguardano il tema del trattamento dati personali attraverso dispositivi video. Ecco cosa c’è da sapere sull’installazione di finte telecamere a scopo deterrente.
Nelle linee guida si evidenzia la non applicazione del GDPR (e quindi, delle conseguenti disposizioni) nel caso in cui non sussista alcun trattamento dati, quindi anche nell’ipotesi di utilizzo di telecamere finte.
Il Garante privacy ha esplicitato che la normativa sulla protezione dei dati personali “non si applica nel caso di fotocamere false o spente, perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall’articolo 4 Statuto dei lavoratori)”.
Questo vale per l’installazione nelle case private, con orientamento dell’obiettivo esclusivamente verso le aree di propria competenza.
Non vale in condominio o in azienda, però, dove secondo il Garante l’installazione di finte videocamere a scopo deterrente può condizionare il comportamento delle persone, e quindi essere oggetto di contestazione anche se non comporta alcun trattamento dati.
Quindi, seppur non vietate dal GDPR, le telecamere finte o non funzionanti sono comunque illegittime.
La loro presenza potrebbe generare un affidamento da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate, che si sentirebbe (a torto) tutelato. Ciò potrebbe determinare conseguenze di responsabilità per i responsabili dell’installazione.
Lo stesso discorso vale per l’eventuale segnaletica di avvertimento, se utilizzata esclusivamente a scopo deterrente.