A seguito della delibera del 7 febbraio 2022, il comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha modificato gli obblighi previsti per l’iscrizione alle diverse categorie dell’Albo.
Ecco tutte le novità previste per la Categoria 2-bis, ossia produttori di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti alle norme di legge.
- L’assenza di dispersione o sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste
- La protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici
- Il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti
3 – Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del D.Lgs. 3/04/2006 comprese le successive modificazioni e integrazioni.
4 – Nel trasporto di rifiuti sanitari devono essere rispettate le specifiche regole previste per la categoria, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti a rischio infettivo.
5 – I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che debbano essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti.
6 – Fatte salve le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti devono possedere requisiti di resistenza adeguati alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, e devono essere provvisti di:
- Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
- Accessori e dispositivi utili a effettuare il riempimento e lo svuotamento in sicurezza
- Mezzi di presa che rendano sicure e agevoli le operazioni di movimentazione
7 – Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del D.Lgs. 3/04/2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti che tra loro risultino incompatibili, ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
8 – L’imballaggio e il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto nonché, nei casi interessati, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. Consulta qui le disposizioni complete sulla segnaletica obbligatoria per questi veicoli.
9 – I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi utili a una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento di eventuali dispersioni di rifiuti, e il personale addetto al trasporto deve essere dotato di adeguati DPI.
10 – In caso di dispersione accidentale dei rifiuti, i materiali usato per la loro raccolta, recupero e riassorbimento devono essere poi gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi.
Ricorda che la mancata osservanza delle prescrizioni può condizionare la validità dell’iscrizione all’Albo, oltre a costituire un’infrazione sanzionabile.
Possiamo assisterti durante tutto il processo di adeguamento e iscrizione all’Albo, mettendoti al sicuro da rischi e sanzioni: