Il nuovo Decreto Legge del 24/12/2021 (n. 221) ha aggiornato norme e disposizioni sulla prevenzione del contagio da Covid-19 e sull’utilizzo del Green Pass.
Ecco gli snodi fondamentali:
- Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 marzo;
- A partire dal 1 febbraio, la validità del green pass ottenuto per guarigione e/o vaccinazione passa da 9 a 6 mesi;
- Fino al 31 gennaio vige l’obbligo di utilizzo mascherina anche all’aperto;
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli sia al chiuso sia all’aperto (sale cinematografiche, locali di intrattenimento, eventi sportivi etc.) è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2; è vietato inoltre il consumo di cibi e bevande al chiuso (tranne per bar/ristoranti presenti all’interno delle strutture);
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo al bancone nei servizi di ristorazione al chiuso è consentito solo con green pass rafforzato;
- Dal 10 gennaio l’accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive), centri termali (salvo che per l’erogazione dei servizi ritenuti essenziali), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, è consentito solo con green pass rafforzato;
- Per la partecipazione a corsi di formazione privati, se svolti in presenza, è necessario il green pass;
- La mascherina FFP2 è obbligatoria sui mezzi di trasporto;
- Le discoteche e sale ballo rimangono chiuse fino al 31 gennaio;
- È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di green pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.