Attrezzature: il datore di lavoro non formato è sanzionabile

Attrezzature: il datore di lavoro non formato è sanzionabile

Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 81/2008 (TU) possono utilizzare le attrezzature di lavoro solo le persone formate e addestrate allo scopo. Ogni violazione è sanzionabile.

Le attrezzature di lavoro sono le macchine, gli apparecchi, gli impianti o gli utensili necessari allo svolgimento dell’attività produttiva di una determinata azienda, e la loro corretta gestione prevede degli obblighi specifici per il datore di lavoro.

I principali sono:

  • La valutazione dei rischi
  • L’attuazione di norme di prevenzione per ridurre al minimo il rischio di situazioni pericolose
  • La formazione e l’addestramento degli addetti all’utilizzo delle macchine
  • La verifica del corretto utilizzo delle attrezzature da parte del personale
  • Se previste, lo svolgimento di verifiche periodiche dello stato delle attrezzature

Le attrezzature che prevedono una formazione e un addestramento specifici sono ad esempio le piattaforme di lavoro mobili, le gru mobili, a torre e per autocarro, i carrelli elevatori/sollevatori semoventi, le macchine da movimento terra etc.

Il datore di lavoro è obbligato ad affidare le attrezzature ai soli lavoratori formati e addestrati al loro utilizzo, e viola l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 qualora:

  • Utilizzi lui stesso le attrezzature, non essendo abilitato a farlo
  • Affidi l’utilizzo delle attrezzature a qualsiasi lavoratore o stagista non abilitato
  • Affidi l’utilizzo delle attrezzature a qualsiasi membro dell’impresa familiare, lavoratore autonomo o socio non abilitati

Inoltre, in caso un lavoratore debba svolgere una singola parte della mansione che prevede l’utilizzo dell’attrezzatura, può farlo solo nel caso in cui abbia ricevuto la formazione e l’addestramento specifici per quella singola attività e per i rischi collegati.

Il rischio in caso di violazione è l’arresto fino a un mese o una multa da 245,70€ a 737,10€.

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