Videosorveglianza e privacy, le regole tra Gdpr e provvedimento generale del 2010 del Garante

Videosorveglianza e privacy, le regole tra Gdpr e provvedimento generale del 2010 del Garante

Nonostante sia trascorso quasi un anno dall’entrata in vigore del GDPR, la situazione normativa privacy in materia di videosorveglianza è ancora una delle aree meno definite, pur interessando moltissime aziende (tutte quelle, ad esempio, che hanno videocamere o sistemi GPS): al nuovo regolamento si aggiunge infatti il provvedimento generale del 2010 del Garante privacy, ancora in vigore.

Ad esempio, sul tema dell’informativa, in materia di videosorveglianza al concetto di informativa minima (il cartello “Area videosorvegliata”) si affianca quello di informativa completa che deve essere resa conformemente a quanto disposto dal GDPR. Attualmente l’uso dell’informativa minima è ancora molto diffuso e probabilmente lo sarà anche in futuro, ma è importante essere certi di non incorrere in errori

Per non parlare di videosorveglianza riguardante l’attività lavorativa. Recentemente il Garante privacy ha inserito “i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti” tra i trattamenti soggetti a valutazione di impatto.

In particolare, occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa; è vietata, quindi, l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità; non devono inoltre essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa

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